Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", al comma 4 dell'art. 6, recita: "Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente". Di segnaletica luminosa tratta anche l'art. 41 del "Codice della strada", di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Con riguardo, in particolare, alle lanterne semaforiche pedonali, il comma 5 dell'art. 41 prevede che: "Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti". I successivi commi 8 e 19 dello stesso art. 41 prescrivono, rispettivamente: "Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici previo accertamento del grado di protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneita' indicati dal regolamento (di esecuzione e di attuazione del codice della strada) e da specifiche normative" e: "Il regolamento (di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonche' le modalita' di impiego e il comportamento che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate". Il richiamato Regolamento, all'art. 162, commi 5, 6 e 7, prescrive: "5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall'articolo 41, comma 5, del Codice (della strada), sono a tre fasi: a. emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde; b. emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso e' stato gia' impegnato, in sincrono con la luce gialla; c. assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa. 6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata. 7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo". Ottenere un dispositivo acustico, che garantisse il funzionamento qui illustrato con il grado di protezione e di sicurezza specificato dalla norma 214-7 "Impianti semaforici. Requisiti dei dispositivi acustici per non vedenti" emanata, nel 1990, dal CEI, ente preposto in Italia alla normazione e all'unificazione del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, e' stata cosa lunga e complessa. Finalmente, due dispositivi acustici hanno ottenuto la prescritta omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gia' Ministero dei Lavori Pubblici. Si tratta di "AVA7" (decreto di omologazione n. 2485 del 19 dicembre 2003) della: INCES s.r.l. Viale Manzoni, 14 24047 Treviglio (Bergamo) telefono: 0363 49872 fax: 0363 419432 e di "DNV2000" (decreto di omologazione n. 219 del 16 febbraio 2004) della: SCAE s.p.a. Via Volta, 6 20090 Segrate (Milano) telefono: 02 26930/1 fax: 02 26930/310. Entrambi i dispositivi garantiscono l'adeguamento automatico del livello del segnale sonoro al livello del rumore ambientale. "AVA7" puo' essere programmato in modo tale che il segnale acustico di via libera venga emesso ad ogni ciclo semaforico oppure su specifica richiesta del non vedente. "DNV2000" condiziona, invece, l'emissione sonora alla prenotazione da parte del non vedente. In entrambi i casi, per attivare la richiesta di via libera e' sufficiente schiacciare un pulsante collocato sul palo semaforico. Un terzo dispositivo acustico sta per ottenere l'omologazione, di cui si provvedera' a dare notizia. Le Amministrazioni Comunali possono, dunque, abbandonare le cautele che suggerivano di evitare l'installazione di dispositivi non omologati e rendere gli attraversamenti pedonali semaforizzati finalmente rispondenti al dettato del gia' citato D.P.R. 503/1996, art. 6, comma 4. Alle Sezioni Provinciali e a tutti i soci dell'Unione Italiana dei Ciechi spettera' il compito di sollecitare il rispetto della norma, comunicando ai competenti Uffici Comunali l'avvenuta omologazione di "AVA7" e di "DNV2000" e la disponibilita' delle due aziende produttrici a fornire informazioni e chiarimenti.