Estratto dalle circolari dell'UICI.
Presenza del cane guida in auto - Lettera del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 1.3.2004, prot. n. 653/2004
Si informa che, su specifica richiesta dell'Unione, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i
Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale della Motorizzazione e
della Sicurezza del Trasporto Terrestre, con nota 1.3.2004, prot. n.
653/2004, ha comunicato il seguente avviso in merito al trasporto dei cani
guida:
"Si condividono le osservazioni di codesto Ente circa la presenza del cane
guida in auto.
Invero l'art. 169 c. 6 del Codice della Strada, nel vietare implicitamente
il trasporto di animali selvatici, consente il trasporto di un solo animale
domestico, in condizioni da non costituire impedimento o pericolo per la
guida.
Il trasporto di piu' animali domestici e' consentito a condizione che gli
stessi siano custoditi in apposite gabbie, o nel vano posteriore al posto di
guida, purche' munito di apposito divisorio.
Pertanto il trasporto di un cane guida (animale domestico di indole
particolarmente tranquilla, e come tale adeguata alle incombenze cui esso e'
appositamente addestrato), alloggiato sul sedile posteriore insieme al cieco
assoluto da esso accompagnato (cioe' in condizioni che oggettivamente non
costituiscono pericolo o impedimento per la guida), non costituisce in alcun
modo violazione dell'art. 169 c. 6 del Codice".