Estratto dalle circolari dell'UICI. 

 Presenza del cane guida in auto - Lettera del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 1.3.2004, prot. n. 653/2004

 

Si informa che, su specifica richiesta dell'Unione, il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i

Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale della Motorizzazione e

della Sicurezza del Trasporto Terrestre, con nota 1.3.2004, prot. n.

653/2004, ha comunicato il seguente avviso in merito al trasporto dei cani

guida:

 

"Si condividono le osservazioni di codesto Ente circa la presenza del cane

guida in auto.

Invero l'art. 169 c. 6 del Codice della Strada, nel vietare implicitamente

il trasporto di animali selvatici, consente il trasporto di un solo animale

domestico, in condizioni da non costituire impedimento o pericolo per la

guida.

Il trasporto di piu' animali domestici e' consentito a condizione che gli

stessi siano custoditi in apposite gabbie, o nel vano posteriore al posto di

guida, purche' munito di apposito divisorio.

Pertanto il trasporto di un cane guida (animale domestico di indole

particolarmente tranquilla, e come tale adeguata alle incombenze cui esso e'

appositamente addestrato), alloggiato sul sedile posteriore insieme al cieco

assoluto da esso accompagnato (cioe' in condizioni che oggettivamente non

costituiscono pericolo o impedimento per la guida), non costituisce in alcun

modo violazione dell'art. 169 c. 6 del Codice".