Tutti i diritti in ascensore

Ecco le pratiche da fare per salire al quinto piano.
Se si modifica la tromba delle scale è necessaria la maggioranza dei voti.
Ciascun condomino può usufruire della cosa comune ma paga le modifiche
Domanda:
Abito al quinto piano di un condominio e sarei interessato
all´installazione di un ascensore nella gabbia delle scale. Quali sono i
miei diritti e quali iniziative posso intraprendere a tal fine?
Risponde: Avv. Debora Lolli
L´installazione di un ascensore all´interno di un condominio che comporti
una modificazione della tromba delle scale, dei pianerottoli o degli
anditi, costituisce un´innovazione ai sensi dell´art. 1120 c.c., con la
conseguenza che la relativa deliberazione assembleare deve essere presa
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
Condominio e i due terzi del valore dell´edificio. Una deroga alle
maggioranze previste dal codice civile per le innovazioni è stabilita
dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13, che, all´art. 2, nel disciplinare le
innovazioni da attuare negli edifici privati e dirette ad eliminare le
barriere architettoniche, consente per le relative deliberazioni le
maggioranze ridotte previste dall´art. 1136, secondo e terzo comma, c.c.
e, quindi, in prima convocazione, un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell´edificio e,
in seconda convocazione, il terzo dei partecipanti al Condominio e almeno
un terzo del valore dell´edificio. Soltanto nell´eventualità in cui il
Condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla
richiesta fatta per iscritto le deliberazioni previste al primo comma, i
portatori di handicap, o chi ne esercita la tutela o la potestà, possono
installare, a proprie spese, servoscala, nonché strutture mobili e
facilmente rimovibili e possono anche modificare l´ampiezza delle porte
d´accesso, al fine di rendere più agevole l´accesso agli edifici, agli
ascensori e alle rampe dei garages. Ai sensi dell´art. 1102 c.c., poi,
ciascun condomino può in linea di principio servirsi della cosa comune,
purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, apportando a
proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della
cosa, anche se occorre valutare caso per caso quali conseguenze le
eventuali modifiche delle parti comuni, tra le quali anche quella dovuta
all´installazione di un ascensore, possano comportare per il Condominio e
per gli altri condomini. Ad ogni buon conto, l´installazione di un
impianto di ascensore da parte di uno o più condomini non è possibile
qualora la stessa sia causa, in concreto, di un sacrificio intollerabile
dei diritti degli altri condomini, o di un danno apprezzabile per gli
stessi; in quest´ultima ipotesi, infatti, così pure come nel caso in cui
l´installazione possa recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza
del fabbricato, alterare il decoro architettonico, rendere talune parti
comuni dell´edificio inservibili all´uso o al godimento anche di un solo
condomino, o comportare un deprezzamento del Condominio nel suo complesso,
o dell´unità immobiliare di un altro condomino, non è consentito dare
luogo all´installazione dell´ascensore. In conclusione, per il momento,
potrà chiedere la convocazione di un´assemblea, affinché in quella sede si
discuta e si metta ai voti la sua proposta di installazione dell´ascensore
nella gabbia delle scale.
l Condominio che amministro ha chiesto a diverse imprese un preventivo per
l´esecuzione di lavori di manutenzione alle facciate dell´edificio. Ho
evidenziato in sede assembleare la necessità di nominare un responsabile
dei lavori a farsi, considerato che, altrimenti tale figura sarebbe
automaticamente imposta dalla legislazione vigente in materia, come
coincidente con il committente dei lavori. L´assemblea, dopo ampia
discussione, è rimasta interdetta, autorizzandomi comunque a nominare tale
figura professionale. Come è possibile che a tutt´oggi non si sia
provveduto ad effettuare una diffusione di una cultura verso un argomento
così delicato quale è quello della sicurezza sui cantieri temporanei e
mobili?
Risponde l´architetto Antonio D´Auria
Effettivamente l´argomento da Lei sollevato è poco conosciuto se non dagli
«addetti ai lavori» e, purtroppo, ci si ritrova nella pratica a dover
affrontare dei cosiddetti «cantieri avventura» che lasciano sul campo
anche delle vite umane. La normativa sui cantieri temporanei e mobili
viene istituita con il d.lgs. Nº 494/96 che ha subito diverse modifiche ed
integrazioni e ne subirà ancora (si attende il c.d. testo unico sulla
sicurezza). Anche il proprietario di un appartamento si può ritrovare ad
assumere, nei confronti della legislazione vigente in materia, dei compiti
e delle responsabilità senza saperlo; mi riferisco ad esempio al Signor
«Tizio» che abita al decimo piano dell´edificio in Via Italia e che vuole
ristrutturare la propria casa. Nel caso, ai fini dell´approvvigionamento
dei materiali e per lo smaltimento di quelli obsoleti o provenienti dalle
lavorazioni, è necessaria l´installazione di un castello per il carico e
scarico dei materiali. Ebbene Tizio, si ritroverà ad assumere, forse senza
saperlo, la figura del Responsabile dei Lavori con tutte le conseguenze di
legge che ne derivano. Mi associo con le sue perplessità e con quelle dei
suoi condomini e mi auguro che le Istituzioni provvedano ad effettuare una
campagna mirata di sensibilizzazione sull´argomento.