L'ASCENSORE e l'installazione.

 

Maggioranze più basse sull'installazione per disabili

 

L'installazione di un ascensore è considerata un'innovazione gravosa da

approvare sia in prima sia in seconda convocazione dell'assemblea con il

voto favorevole della maggioranza dei condòmini e di due terzi dei

millesimi di proprietà. Resta comunque aperta la possibilità dei singoli

installarsi l'ascensore a proprie spese: il tutto come previsto

dall'articolo 1102 del Codice civile.

Una regolamentazione particolare vige, però, quando ci sia di mezzo un

cittadino portatore di handicap. La legge 13/ 89 sull'eliminazione delle

barriere architettoniche permette infatti una riduzione del quorum

assembleare.

Allora la maggioranza necessaria si abbassa, e cioè in seconda

convocazione dell'assemblea, a un terzo dei condòmini e a un terzo del

valore dell'edificio.

Decorsi tre mesi dalla richiesta del disabile, se l'assemblea non si

pronuncia lui, o chi ne eserciti la tutela o potestà, potrà installare

l'ascensore o, per ragioni di risparmio, installerà un servoscala o altre

strutture mobili facilmente rimovibili, a proprie spese. Se è un

inquilino, dovrà però avere l'assenso del proprietario.

La giurisprudenza ha comunque chiarito che, per far uso della legge 13/ 89

sull'eliminazione delle barriere architettoniche non occorre che il

portatore di handicap abiti nel palazzo: ha infatti preso rilievo la

necessità di rendere accessibile il condominio anche a visitatori esterni.

L'ascensore, per essere giudicato accessibile agli handicappati, deve

avere tutte le caratteristiche previste dalle norme tecniche in materia.

Primo tra tutti il decreto ministeriale dei Lavori pubblici 236 del 4

giugno 1989, che stabilisce criteri di larghezza delle porte aperte, di

dimensioni della cabina, di ampiezza dei pianerottoli antistanti, di

posizione delle bottoniere, di tempi di apertura e chiusura delle porte

automatiche e così via.